Storia Della Contrattazione Collettiva

L’interesse per questi ultimi temi è stato il fulcro dei lavori di ricerca condotti, seguendo un indirizzo di tipo strutturale e funzionale, concentrandosi sull’analisi del ruolo e della leadership dell’apparato burocratico del sindacato.

Roma, 1903), che si segnala per il tentativo di costruire, a partire dal fenomeno della contrattazione collettiva, un’autonomia del diritto ‘operaio’. Fiom ha scommesso sul rilancio della democrazia, ossia della dimensione collettiva, in una fase in cui si restringono tutti gli elementi di democrazia e tutto si basa sull’individualizzazione dei rapporti.

Una riforma rimasta orfana, in Il nuovo Titolo V della Costituzione.

Il secondo dedicato agli studi di metodologia della ricerca sociale e alla ricerca empirica.

Retribuzione, costo del lavoro, livelli di contrattazione.

Di fronte all’incontestabile inadeguatezza degli schemi giuridici codicistici fu giocoforza percorrere la strada della legislazione eccezionale, che intaccasse certe rigidità del sistema – in particolare quelle derivanti dal postulato liberistico della parità tra le parti contrattuali – e mirasse alla tutela dei soggetti più deboli. VALLEBONA, La distinzione tra dirigente e pseudo-dirigente per l’applicabilità della tutela reale contro il licenziamento ingiustificato.

GRAMICCIA, Il dirigente d’azienda, responsabilità, licenziamento, secondo cui non è consentita in materia neppure in via contrattuale l’omologazione della tutela del dirigente a quella degli altri lavoratori subordinati.

Stato e Regione, promosso dall’IRSI, Roma, 7 febbraio 2002, per il quale “Se noi vogliamo cogliere il senso, per quanto riguarda l’impatto sul sistema delle fonti, della riforma costituzionale, possiamo dire che la riforma costituzionale decreta pressoché irrimediabilmente il tramonto della gerarchia normativa. Il diritto civile applicato alle fattispecie concrete della realtà industriale, alle questioni della vita lavorativa, si rivelava spesso insoddisfacente e lacunoso. La potestà legislativa a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

L’avvento della rivoluzione industriale fu un fatto che lasciò indifferente l’ordinamento giuridico italiano, il quale per molto tempo sembro reagire con una sorta di energia inerziale ai cambiamenti in atto nel Paese.

La complessità del sistema di regolazione del rapporto di lavoro se ben si comprende riflettendo sulla difficoltà del coordinamento della fonte legislativa con quella contrattuale, viene senz’altro acuita dalla problematica relativa all’interpretazione del contratto collettivo. Regioni, quanto piuttosto dovrebbe segnalarsi una sorta di sostituzione della potestà legislativa dell’Unione Europea a quella statale, essendo evidente che la determinazione dei principi fondamentali si avrebbe a livello sovranazionale e non più nazionale. Stato o alle Regioni sulla base della ripartizione per materie ovvero sulla base della inclusione, o no, di un certo istituto da regolamentare nelle materie elencate dall’art. Inoltre, la contrattazione estende inoltre al recesso l’applicazione del parametro di proporzionalità sancito dall’art. Il sofferto rapporto tra la Comunità europea e le regioni è ben ricostruito, alla luce delle competenze in materia di diritto del lavoro, prima e dopo la riforma costituzionale, da ARRIGO, Osservazioni sulla riforma del Titolo V della Costituzione. Mezzogiorno e dei termini vecchi e nuovi della «questione meridionale».

Corte ha anche modo di esprimersi per un’applicazione della procedura ad ogni tipo di dirigente (apicale e non), con l’ovvia esclusione dei casi in cui l’attribuzione della categoria sia effetto di un accordo simulatorio.

Infatti le garanzie previste dalla norma sono procedurali, riguardano il modo di contestazione dell’addebito e di applicazione della sanzione ma non contengono criteri di identificazione e valutazione degli addebiti. Conferenza lo ha confermato – che per il Sud qualunque idea di futuro non possa che passare dalla necessità di liberarsi dal fardello della criminalità e, allo stesso tempo, di pensare e praticare una politica nuova, una politica capace di rimotivare e mettere di nuovo al lavoro le energie e le forze migliori. Qualche perplessità suscita, peraltro, il passaggio della sentenza in cui si afferma che la violazione delle garanzie previste dall’art.

La prima si riferisce al seminario sui cento anni della Fiom che si è svolto lo scorso giugno a Roma e di cui stiamo preparando gli atti.

Non sfugge, infatti, che il diritto alla “formazione continua” discenderebbe dall’obbligo generale di tutela della personalità non solo fisica ma anche morale del prestatore di lavoro ai sensi dell’art.

Italia, attraverso ricerche di caso sul mercato del lavoro della Pubblica Amministrazione e sulla contrattazione collettiva decentrata; il secondo di analisi comparata internazionale sulla riforma amministrativa e sulle relazioni sindacali nel pubblico impiego nei paesi dell’OECD.

L’idea di mettere in fila e sulla carta le tappe principali che hanno caratterizzato la storia della Fiom negli ultimi anni è nata anzitutto dalla richiesta avanzata da alcuni giovani iscritti e delegati della Fiom di conoscere il passato prossimo dell’organizzazione.

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